mercoledì 29 gennaio 2014

I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE


 
I Ministri Straordinari della Comunione agiscono in situazioni veramente straordinarie? Io penso di no.......E' diventato oggi una sorta di “onorificenza parrocchiale” che offre notorietà. Per me è un abuso....perché definirli “ straordinari” se quotidianamente distri­buiscono la comunione in assemblee liturgi­che che sarebbero servite dal solo sacerdote presente? Questo dono non deve diventare una conquista del laicato....Le sfilate di moda, sono belle viste sulle passerelle .....Io penso.....magari penso sbagliato.....

IMMENSAE CARITATIS

Istruzione della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti ( 29.01.1973 )
Il testamento del suo immenso amore che Cristo Signore lasciò alla Chiesa sua sposa, cioè il dono ineffabile dell'Eucaristia, di tutti il più importante, esige che un mistero così grande sia sempre più profondamente conosciuto e che si partecipi alla sua efficacia salvifica con sempre maggiore intensità. A tal scopo la Chiesa, mossa dalle sue sollecitudini pastorali a favorire la pietà verso l'Eucaristia, culmine e centro del culto cristiano, ha più volte avuto cura e zelo di promulgare idonee norme e opportuni documenti.
Tuttavia le nuove circostanze dei nostri tempi sembrano richiedere che, salvo sempre il massimo rispetto dovuto a così grande Sacramento, sia data maggiore possibilità di accedere alla santa Comunione, affinché i fedeli, partecipando in modo più frequente e più ampio ai frutti del sacrificio della Messa, si dedichino con maggiore impegno e con più attiva generosità al servizio di Dio e della Chiesa e al bene dell'umanità.
Per prima cosa è necessario provvedere che, per la mancanza dei ministri, non diventi impossibile o difficile ricevere la santa Comunione; in secondo luogo che gli infermi non siano privati del grande mezzo di sollievo, offerto dalla santa Comunione, a causa della legge sul digiuno, che essi non possono osservare, benché già molto mitigata.


Infine appare conveniente che, in talune circostanze, ai fedeli che lo richiedano, sia consentito di ricevere debitamente la santa Comunione una seconda volta nel medesimo giorno.
Pertanto, accogliendo i desideri espressi da alcune Conferenze episcopali, si emanano le seguenti norme, riguardanti:
1. i ministri straordinari per la distribuzione della santa Comunione; 2. la facoltà ampliata di ricevere la santa Comunione due volte nel medesimo giorno; 3. la mitigazione delle norme del digiuno eucaristico a favore dei malati e degli anziani; 4. la pietà e il rispetto dovuti al santissimo Sacramento quando il pane eucaristico è deposto nelle mani del fedele.
1. I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE
Le circostanze, nelle quali può mancare un sufficiente numero di ministri per la distribuzione della santa Comunione, sono diverse, cioè:
- durante la celebrazione della Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante; - fuori della celebrazione della Messa, quando per le distanze dei luoghi è difficile portare le Sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli ospedali o in istituti simili, richieda l'opera di più ministri.
Pertanto, affinché i fedeli, che sono in stato di grazia ed hanno retta e pia intenzione di accostarsi al Convito eucaristico, non siano privati dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha ritenuto opportuno di istituire dei ministri straordinari, che possano comunicare sé stessi e distribuire agli altri fedeli la santa Comunione, a queste determinate e precise condizioni:
I. E' data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone idonee, espressamente scelte, possano, in qualità di ministri straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, sia cibarsi da sé stesse del Pane eucaristico sia distribuirlo agli altri fedeli e portarlo ai malati nelle loro case, quando:
a ) manchino il sacerdote, o il diacono o l'accolito; b ) i medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata; c ) il numero dei fedeli che desiderano di accostarsi alla santa Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione della Messa o la distribuzione della Comunione fuori della Messa.
II. Gli stessi Ordinari dei luoghi godono della facoltà di permettere ai singoli sacerdoti, che esercitano il sacro ministero, di autorizzare a loro volta una persona idonea, la quale, nei casi di vera necessità, in quella circostanza soltanto, distribuisca la santa Comunione.
III. I menzionati Ordinari dei luoghi possono delegare tali facoltà ai Vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali.
IV. La designazione della persona idonea, di cui ai nn. I e II si farà tenendo presente il seguente ordine preferenziale, che può essere peraltro mutato secondo il prudente giudizio dell'Ordinario del luogo: lettore, alunno di seminario maggiore, religioso, religiosa, catechista, fedele. uomo o donna.
V. negli oratori delle comunità religiose, dell'uno o dell'altro sesso, l'ufficio di distribuire la santa Comunione nelle circostanze citate al n. I, può essere giustamente affidato al superiore privo dell'Ordine sacro, o alla superiora o ai rispettivi vicari.
VI. Se c'è il tempo sufficiente, è bene che la persona idonea, scelta espressamente dall'Ordinario del luogo per la distribuzione della santa Comunione e la persona di cui al n. II, deputata allo stesso compito dal sacerdote che ne abbia facoltà, ricevano il mandato secondo il Rito unito a questa Istruzione 2 e dovranno distribuire la santa Comunione osservando le norme liturgiche.
Poiché queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che tali facoltà non li dispensano dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di riceverla, e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e di amministrarla ai malati.
Il fedele, ministro straordinario della santa Comunione, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà cercare di essere all'altezza di questo grande compito, di coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia e di essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione e il suo rispetto verso l'augustissimo Sacramento dell'altare. Nessuno sia scelto a tale ufficio, se la sua designazione possa essere motivo di stupore ai fedeli.

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