I
Ministri Straordinari della Comunione agiscono in situazioni
veramente straordinarie? Io penso di no.......E' diventato oggi una
sorta di “onorificenza parrocchiale” che offre notorietà. Per me
è un abuso....perché definirli “ straordinari” se
quotidianamente distribuiscono la comunione in assemblee
liturgiche che sarebbero servite dal solo sacerdote presente?
Questo dono non deve diventare una conquista del laicato....Le
sfilate di moda, sono belle viste sulle passerelle .....Io
penso.....magari penso sbagliato.....
IMMENSAE CARITATIS
Istruzione
della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti (
29.01.1973 )
Il
testamento del suo immenso amore che Cristo Signore lasciò alla
Chiesa sua sposa, cioè il dono ineffabile dell'Eucaristia, di tutti
il più importante, esige che un mistero così grande sia sempre più
profondamente conosciuto e che si partecipi alla sua efficacia
salvifica con sempre maggiore intensità. A tal scopo la Chiesa,
mossa dalle sue sollecitudini pastorali a favorire la pietà verso
l'Eucaristia, culmine e centro del culto cristiano, ha più volte
avuto cura e zelo di promulgare idonee norme e opportuni documenti.
Tuttavia
le nuove circostanze dei nostri tempi sembrano richiedere che, salvo
sempre il massimo rispetto dovuto a così grande Sacramento,
sia data maggiore possibilità di accedere alla santa
Comunione, affinché i fedeli, partecipando in modo più frequente e
più ampio ai frutti del sacrificio della Messa, si dedichino con
maggiore impegno e con più attiva generosità al servizio di Dio e
della Chiesa e al bene dell'umanità.
Per
prima cosa è necessario provvedere che, per la mancanza dei
ministri, non diventi impossibile o difficile ricevere la santa
Comunione; in secondo luogo che gli infermi non siano privati del
grande mezzo di sollievo, offerto dalla santa Comunione, a causa
della legge sul digiuno, che essi non possono osservare, benché già
molto mitigata.
Infine appare conveniente che, in talune circostanze, ai fedeli che lo richiedano, sia consentito di ricevere debitamente la santa Comunione una seconda volta nel medesimo giorno.
Pertanto,
accogliendo i desideri espressi da alcune Conferenze episcopali, si
emanano le seguenti norme, riguardanti:
1.
i ministri straordinari per la distribuzione della santa Comunione;
2. la facoltà ampliata di ricevere la santa Comunione due volte nel
medesimo giorno; 3. la mitigazione delle norme del digiuno
eucaristico a favore dei malati e degli anziani; 4. la pietà e il
rispetto dovuti al santissimo Sacramento quando il pane eucaristico è
deposto nelle mani del fedele.
1.
I MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE
Le
circostanze, nelle quali può mancare un sufficiente numero di
ministri per la distribuzione della santa Comunione, sono diverse,
cioè:
-
durante la celebrazione della Messa, a motivo di un grande
affollamento di fedeli oppure per qualche particolare difficoltà in
cui venga a trovarsi il celebrante; - fuori della celebrazione della
Messa, quando per le distanze dei luoghi è difficile portare le
Sacre Specie, soprattutto in forma di Viatico, a malati in pericolo
di morte, oppure quando il numero degli infermi, soprattutto negli
ospedali o in istituti simili, richieda l'opera di più ministri.
Pertanto,
affinché i fedeli, che sono in stato di grazia ed hanno retta e pia
intenzione di accostarsi al Convito eucaristico, non siano privati
dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento, il Sommo Pontefice ha
ritenuto opportuno di istituire dei ministri straordinari, che
possano comunicare sé stessi e distribuire agli altri fedeli la
santa Comunione, a queste determinate e precise condizioni:
I.
E' data facoltà agli Ordinari dei luoghi di consentire che persone
idonee, espressamente scelte, possano, in qualità di ministri
straordinari, in singole circostanze o anche per un periodo di tempo
definito, oppure anche permanentemente in caso di necessità, sia
cibarsi da sé stesse del Pane eucaristico sia distribuirlo agli
altri fedeli e portarlo ai malati nelle loro case, quando:
a
) manchino il sacerdote, o il diacono o l'accolito; b ) i
medesimi siano impediti di distribuire la santa Comunione a motivo di
altro ministero pastorale, per malattia e per età avanzata; c )
il numero dei fedeli che desiderano di accostarsi alla santa
Comunione sia tale da far prolungare eccessivamente la celebrazione
della Messa o la distribuzione della Comunione fuori della Messa.
II.
Gli stessi Ordinari dei luoghi godono della facoltà di
permettere ai singoli sacerdoti, che esercitano il sacro ministero,
di autorizzare a loro volta una persona idonea, la quale, nei casi di
vera necessità, in quella circostanza soltanto, distribuisca la
santa Comunione.
III.
I menzionati Ordinari dei luoghi possono delegare tali facoltà
ai Vescovi ausiliari, ai vicari episcopali e ai delegati episcopali.
IV.
La designazione della persona idonea, di cui ai nn. I e II si
farà tenendo presente il seguente ordine preferenziale, che può
essere peraltro mutato secondo il prudente giudizio dell'Ordinario
del luogo: lettore, alunno di seminario maggiore, religioso,
religiosa, catechista, fedele. uomo o donna.
V.
negli oratori delle comunità religiose, dell'uno o dell'altro
sesso, l'ufficio di distribuire la santa Comunione nelle circostanze
citate al n. I, può essere giustamente affidato al superiore privo
dell'Ordine sacro, o alla superiora o ai rispettivi vicari.
VI.
Se c'è il tempo sufficiente, è bene che la persona idonea,
scelta espressamente dall'Ordinario del luogo per la distribuzione
della santa Comunione e la persona di cui al n. II, deputata allo
stesso compito dal sacerdote che ne abbia facoltà, ricevano il
mandato secondo il Rito unito a questa Istruzione 2
e dovranno distribuire la santa Comunione osservando le norme
liturgiche.
Poiché
queste facoltà sono concesse unicamente per il bene spirituale dei
fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere
presente che tali facoltà non li dispensano dall'ufficio di
distribuire l'Eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di
riceverla, e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e di
amministrarla ai malati.
Il
fedele, ministro straordinario della santa Comunione, debitamente
preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la
condotta. Dovrà cercare di essere all'altezza di questo grande
compito, di coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia e di
essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione e il suo
rispetto verso l'augustissimo Sacramento dell'altare. Nessuno sia
scelto a tale ufficio, se la sua designazione possa essere motivo di
stupore ai fedeli.
Nessun commento:
Posta un commento